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C.M. 23/03/2006 n. 902
7.7 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente. Con riferimento al contributo in conto capitale, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri già scaduti e gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al tasso uffi- ciale di riferimento (T.U.R.) in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento. I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni. L'istituto collaboratore comunica alla banca concessionaria l'avvenuto accreditamento all'impresa di ciascuna rata di contributo. Con riferimento al finanziamento agevolato, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione del finanziamento medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria e, in caso di preammortamento, degli interessi di prelocazione, in modo da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga trasferito all'impresa beneficiaria. A tal fine, il canone e/o la rata di interessi di prelocazione dovuti dall'impresa beneficiaria in relazione a ciascun contratto di leasing saranno composti da una quota, corrispondente al finanziamento agevolato concesso per quel contratto, determinata al tasso agevolato e da una rimanente quota determinata a tasso di mercato. L'istituto collaboratore comunica alla banca concessionaria il piano di rimborso dei canoni come sopra determinati. Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento agevolato avvenga successivamente alla decorrenza del contratto di leasing, la riduzione dei canoni si applica a partire dal primo canone con scadenza successiva alla data della predetta erogazione.
7.8 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione al contributo in conto capitale. A tal fine: - sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria nè dei propri istituti collaboratori; ciò in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica; - è consentito che ciò avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi, naturalmente, purchè non siano contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria; - sia le cessioni di credito che le procure all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria che, previo espletamento, limitatamente alla cessione di credito, degli accertamenti sugli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati «pubblici»), che deve essere acquisita dalla banca concessionaria medesima, e la redazione di formale presa d'atto - da notificare al Ministero delle attività produttive in caso di cessione - provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso. 8 - Concessioni definitive.
8.1 Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, le banche concessionarie provvedono a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 12, comma 7 del decreto attuativo, nonchè notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. La relazione finale è trasmessa al Ministero unitamente alla documentazione di spesa relativa all'intero programma - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento. La documentazione di spesa di cui al punto 7.4 lettera a) deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformità delle copie stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento.
8.2 Ricevuta la relazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a 1.500.000,00 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti attraverso apposite commissioni, allo scopo di verificare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.13, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attività dell'unità produttiva, gli obiettivi produttivi conseguiti con il programma agevolato, il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante l'acquisizione di idonea documentazione, nonchè le condizioni di ammissibilità dei singoli titoli di spesa, così come proposte dalla banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del decreto attuativo, al precedente punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro, l'accertamento sulla realizzazione del programma da parte del Ministero consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni contenute nella richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento. Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.5. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 13, comma 5 del decreto attuativo, si procede come disciplinato dallo stesso articolo. Detto provvedimento è trasmesso alle banche concessionarie per il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori, in presenza di beni acquisiti in locazione finanziaria, e ai soggetti agenti. 9 - Revoche.
9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone, inoltre, l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità ed è altresì trasmesso dalla banca concessionaria al soggetto agente. Con riferimento all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), d), f), g),
h), i), l), m); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere
a), b) ed e). In relazione a quanto indicato alla lettera a), si precisa che la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto attuativo, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione. In relazione a quanto indicato alla lettera d), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, alla data di scadenza dei trentasei mesi dalla data del decreto di concessone, ovvero dei diciotto mesi dalla medesima data per i programmi per i quali il contributo in conto capitale è reso disponibile in due quote, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la società di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la prima quota del contributo in conto capitale. Per i programmi «misti» (che prevedono cioè sia acquisti diretti che in leasing) si può fare riferimento, ai soli fini della dimostrazione dello stato di avanzamento raggiunto (e, quindi, non a quelli di erogazione), ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento dell'intero programma alla scadenza dei trentasei o diciotto mesi, benchè non sia stato ancora realizzato, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing, separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione. Decorsi trenta giorni dalla predetta data di scadenza senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, la banca concessionaria provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne dà comunicazione al Ministero per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse. In talune circostanze è consentita la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione del contributo in conto capitale, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvederà a: - verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi già prescritti sia dipesa da cause di forza maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa; - accertare la fattibilità tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione è prevista in tre quote annuali;
- aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti; - acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e successive modifiche e integrazioni. Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui impor- to non può per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito, e a comunicare la suddetta variazione al soggetto agente. Qualora l'impresa beneficiaria abbia già fruito della prima erogazione del contributo in conto capitale a titolo di anticipazione, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo è subordinata alla sostituzione della polizza assicurativa o fideiussione bancaria, a suo tempo presentate, con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, maggiorata, in relazione a quanto disposto dall'art. 11, comma 9 del decreto attuativo, di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione. In mancanza delle condizioni per la modifica del regime di erogazione, si provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse e all'escussione della polizza/fideiussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del decreto attuativo. In relazione a quanto indicato alla lettera e) si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. In relazione a quanto indicato alla lettera g), si precisa che al fine di valutare lo scostamento relativo a un indicatore, sia il valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo sono considerati al netto delle maggiorazioni percentuali, di cui al punto 6.5, eventualmente riconosciute; si procede quindi alla revoca totale delle agevolazioni allorchè anche per uno solo degli indicatori tale valore subisca uno scostamento in diminuzione superiore ai 20 punti percentuali. Con riferimento alla lettera h), la revoca totale delle agevolazioni è disposta qualora sia riscontrato, anche nel corso di accertamenti e/o ispezioni, l'insussistenza alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle condizioni previste al punto 6.5 che avevano determinato il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori. In relazione a quanto indicato alla lettera m) si precisa che, qualora il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento del soggetto beneficiario o nel caso di estinzione anticipata dello stesso prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale di cui al precedente pun to 8.2, il soggetto agente ne dà immediata comunicazione alla banca concessionaria per la conseguente proposta di revoca al Ministero. A tal proposito si precisa che la risoluzione o estinzione anticipata del contratto intervenuta successivamente all'erogazione del saldo del contributo in conto capitale non determina la revoca del contributo in conto capitale, ma la sola cessazione del beneficio in termini di differenziale di interessi sul finanziamento agevolato, a decorrere dalla data della risoluzione o estinzione medesima. Per quanto riguarda i programmi di investimento promossi dalle imprese di costruzioni che utilizzino stabilmente i beni agevolati per il previsto quinquennio di mantenimento dei beni stessi nell'ambito dei propri cantieri di un'unica regione (si veda il precedente punto 1.5), le agevolazioni sono revocate qualora l'impresa non tenga presso la propria sede operativa della regione interessata l'apposito registro dei beni agevolati dai quali si desuma inequivocabilmente, con riferimento a ciascun cantiere medesimo, l'ubicazione dei beni stessi. 10 - Monitoraggio.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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